Richiesta pubblicazione matrimonio
- Servizio attivo
Il servizio permette a chi desidera sposarsi di richiedere la pubblicazione di matrimonio.
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a chiunque desideri sposarsi secondo quanto stabilito per il matrimonio dal Codice Civile.
Per richiedere la pubblicazione di matrimonio è necessario che almeno uno dei futuri sposi sia residente nel Comune in cui si fa la richiesta.
Chi può fare domanda
Il servizio si rivolge a chiunque desideri contrarre matrimonio, con rito civile o religioso, ed ha i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
- di diverso sesso e di stato libero, cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili, ancora valido;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, di affinità, di adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal codice civile (salvo autorizzazione del giudice tutelare);
- maggiorenni o che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età se muniti di autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;
- cittadini stranieri in possesso del “nulla osta” o "certificato di capacità matrimoniale" del proprio Stato.
Per richiedere la pubblicazione di matrimonio è necessario che almeno uno dei nubendi sia residente nel Comune di San Giorgio Ionico.
Descrizione
Le pubblicazioni hanno il compito di dare pubblicità a terzi della volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e si sviluppa in due fasi:
- Fase istruttoria. Per potere celebrare un matrimonio con rito civile e religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazioni presso l'ufficiale di stato civile del comune dove uno dei due futuri sposi è residente. La richiesta, mediante l'apposito modulo di comunicazione dati, deve essere presentata all'ufficio di stato civile con congruo anticipo rispetto alla data presunta del matrimonio e può essere presentata da entrambi i nubendi o uno solo di loro o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico. L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio detenuti da una pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, i nubendi dovranno produrre i documenti necessari a comprovare l'inesistenza di impedimenti previsti dalla legge italiana agli artt. 84 e seguenti del Codice Civile.
- Pubblicazione. Terminati gli accertamenti da parte dell'ufficiale di stato civile, varrà concordato un appuntamento per la redazione del processo verbale di pubblicazione del matrimonio in cui: entrambi gli sposi o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (con modulo di procura speciale), devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni e in tale sede verrà concordata la data del matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all'atto dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Come fare
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID
È necessario presentare l'apposito modulo di richiesta all'ufficio di stato civile ed eventuale ulteriore documentazione a seconda di specifiche casistiche.
Cosa serve
Per l'attivazione del procedimento i futuri sposi dovranno presentare il modulo di comunicazione dati per le pubblicazioni di matrimonio compilato e sottoscritto da entrambi, allegando copia di un documento di identità in corso di validità.
Ulteriori documenti che, a seconda del caso, devono essere prodotti dagli interessati:
- matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto. In questo ultimo caso occorre presentare anche l'attestazione della nomina del Ministro di culto da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate.
- matrimonio civile: comunicazione dati e documenti dei due testimoni.
Nei seguenti casi particolari occorre:
- sposi minorenni: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni.
- sposa vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
- sposi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
- modulo di procura speciale (se necessario)
Per gli sposi stranieri occorre:
- nulla-osta è il documento che indica che non ci sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del paese di appartenenza. Il nulla-osta deve indicare che la persona senza cittadinanza italiana può contrarre matrimonio in Italia con una persona di cittadinanza italiana, e questi dati:
- nome, cognome, data e luogo di nascita;
- paternità e maternità;
- cittadinanza, residenza e stato libero;
- le generalità della persona di cittadinanza italiana con cui ci si sposa.
Può essere rilasciato dall’autorità consolare in Italia. In questo caso, per gli Stati che lo prevedono, la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente. Sono esenti da legalizzazione i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia. In alternativa se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-osta può essere rilasciato da un’Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana dello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell’Ambasciata d’Italia) o legalizzati con Apostille (Conv. Aja). Il nulla-osta non può essere sostituito da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera o con un'autocertificazione. Per evitare contrattempi si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
In alternativa occorre il “certificato di capacità matrimoniale”. In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcune persone di cittadinanza non italiana possono esserci condizioni diverse. La convenzione di Monaco del 5 maggio 1980 prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di stato civile del comune di residenza del proprio Paese.
Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul certificato di capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Giorni massimi di attesa, dalla richiesta
Costi
Imposta di bollo
16,00 Euro
nel caso entrambi i nubendi siano residenti nel Comune
Imposta di bollo
32,00 Euro
nel caso uno dei nubendi sia residente in un altro Comune
Imposta di bollo
16,00 Euro
una ulteriore marca nel caso di richiesta di delega di celebrazione del matrimonio civile presso un altro Comune
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Argomenti:Ultimo aggiornamento: 20/09/2024 12:24
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