Descrizione
Entro il 17 GIUGNO (IN ACCONTO) ed entro il 16 DICEMBRE (A SALDO) dovranno essere effettuati i versamenti del dovuto per l’anno 2024 della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dalla Legge n. 160/2019. Sono tenuti al pagamento i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, ovvero i titolari di diritto reale di godimento sugli stessi beni, i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing) ed i concessionari di aree demaniali.
Le aliquote 2024, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2023, sono le seguenti:
Aliquota IMU | |
Abitazione principale e relative pertinenze nonché immobili assimilati per legge e dal Regolamento IMU | — |
Abitazione principale classificate A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze (detrazione IMU € 200,00) | 5,80 per mille |
Altri immobili | 10,40 per mille |
Immobili categoria D | 10,00 per mille di cui il 7,60 allo Stato |
Immobili rurali | 0,80 per mille |
Terreni agricoli ed aree fabbricabili | 9,60 per mille |
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
Agli artt. 10 e 12 del vigente Regolamento IMU (Deliberazione di C.C. n.3 del 30/04/2020), sono previste riduzioni per le unità immobiliari concesse in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado, secondo le condizioni di legge, e per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/98.
Ai sensi dell’art. 1, co. 751, della L. 160/2019, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Ai sensi dell’art 1 co.743 L. 234/2021, è fissata al 50% la misura dell’Imposta Municipale Propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia). Per le agevolazioni è necessario presentare la dichiarazione e/o istanza di cui all’art. 21 del Regolamento.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento si esegue con modello F24 utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice catastale per il Comune di San Giorgio Jonico è H882. Il tributo non è dovuto se l’importo annuale per tutti gli immobili posseduti/detenuti sia inferiore ad € 12,00.
Tipologia immobili | Codice IMU |
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 3912 |
Altri fabbricati | 3918 |
Terreni | 3914 |
Aree fabbricabili | 3916 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale | 3913 |
Immobili ad uso produttivo categoria catastale D |
3925 Quota Stato (7,60 per mille) 3930 Quota Comune (2,40 per mille) |
Al seguente link “CALCOLO IMU” per la determinazione dell’imposta e la stampa del modello di pagamento.
Per informazioni e/o chiarimenti, l’Ufficio Tributi del Comune è disponibile telefonicamente ai numeri: 099/5915230-211-267.
La ricezione al pubblico avviene il lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, martedì dalle ore 15,30 alle 17,30, su appuntamento da fissare ai suddetti recapiti. Dal 20 GIUGNO al 12 SETTEMBRE il martedì anziché al pomeriggio, la ricezione avviene al mattino dalle 10,00 alle 12,00, sempre previo appuntamento.
Per chiarimenti sulla corretta individuazione del valore delle aree fabbricabili, rivolgersi al Servizio Urbanistica Tel.: 099/5915212-244-260.
Il SINDACO
Dott. Cosimo Fabbiano
Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Maria Carmela Palmieri