Aggionamento Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale

Il Sindaco invita gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre p.v.
Chi è già iscritto all'albo non deve presentare nuovamente la richiesta.
Il modello di domanda è disponibile in allegato oppure presso l’Ufficio Elettorale
Comunale.
Data:

01/10/2025

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Immagine: ALBO SCRUTATORI
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Descrizione

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO

FORMAZIONE A DOMANDA DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO

DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

ART.9, LEGGE 30 APRILE 1999, N.120

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell’art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, come modificato dall’art.9 della

legge 30 aprile 1999, n.120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 1999, ogni

Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all’ufficio di

scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita

domanda;

Rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell’albo pretorio del Comune, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

Gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di

seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre p.v. presso questo Comune.

Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del Comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici.

 Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle

condizioni di cui all’art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed all’art. 38 del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con

D.P.R. 30 marzo 1957, n.361*.

Il modello di domanda è disponibile in allegato oppure presso l’Ufficio Elettorale

Comunale.

San Giorgio Ionico, lì 1 Ottobre                                                              IL SINDACO

                                                      F.to Cosimo Fabbiano

 

*Ai sensi dell’art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi

delle amministrazioni comunali e dell’art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio

elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti

categorie:

a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio

presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

A cura di

Ufficio Stato Civile ed elettorale

Lo Stato Civile è il complesso delle singole posizioni giuridiche spettanti alla persona nella famiglia, nello Stato e nella comunità giuridica.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

03/12/2025

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 01/10/2025 16:19

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