Descrizione
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO
FORMAZIONE A DOMANDA DELL’ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO
DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
ART.9, LEGGE 30 APRILE 1999, N.120
IL SINDACO
Visto che ai sensi dell’art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, come modificato dall’art.9 della
legge 30 aprile 1999, n.120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 1999, ogni
Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita
domanda;
Rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell’albo pretorio del Comune, deve essere affisso un apposito manifesto;
INVITA
Gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 30 novembre p.v. presso questo Comune.
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici.
Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle
condizioni di cui all’art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed all’art. 38 del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con
D.P.R. 30 marzo 1957, n.361*.
Il modello di domanda è disponibile in allegato oppure presso l’Ufficio Elettorale
Comunale.
San Giorgio Ionico, lì 1 Ottobre IL SINDACO
F.to Cosimo Fabbiano
*Ai sensi dell’art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali e dell’art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio
elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti
categorie:
a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio
presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.