Permesso per passo carrabile
- Servizio attivo
Il servizio permette di richiedere al Comune l’attivazione, il rinnovo, la voltura e la regolarizzazione dell'autorizzazione al passo carrabile.
A chi è rivolto
Il servizio si rivolge a:
- privati cittadini, aziende, enti o associazioni proprietari di immobili.
Descrizione
Il servizio permette di richiedere al Comune l’attivazione, la voltura dell'autorizzazione al passo carrabile.
Il passo carrabile indica la zona per l’accesso dei veicoli alle proprietà private da una strada pubblica, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta (compreso quello del veicolo del titolare del passo carrabile).
Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli. Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):
- le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
- le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2. Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46). Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.
Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):
- essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
- consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
- prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
- favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.
Gli accessi possono essere di due tipi:
- accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri;
- accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.
Accessi a raso
I proprietari di un accesso a raso possono chiedere divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale. L'accettazione della domanda è subordinata alla relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Il cartello di passo carrabile
Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):
- dimensioni pari a 45x25 cm (normale) o 60x40 cm (maggiorato)
- in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.
Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.
L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
Passo carrabile provvisorio
Se si deve accedere temporaneamente ad aree private, come nel caso di cantieri o fiere, è possibile chiedere l'autorizzazione per aprire un passo carrabile provvisorio (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, comma 5).
In questo caso occorre rispettare, per quanto possibile, le caratteristiche previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46.
Se non possono essere osservate le distanze dall'intersezione, occorre installare idonea segnalazione di pericolo.
Il divieto di sosta in prossimità del passo carrabile comporta una occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli.
In presenza di accessi a raso, l'area in cui è vietato sostare deve essere inferiore a 10 m².
L'occupazione di suolo pubblico è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale da effettuare contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n.160, art. 1, comma 835).
La domanda di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
Come fare
La richiesta può essere fatta on line attraverso il sito del Comune o presso l’ufficio Polizia Locale, prendendo appuntamento con il servizio disponibile sul sito comunale. Bisogna fornire indirizzo, dati catastali e foto recenti dei luoghi.
La richiesta può essere fatta dal proprietario, da un comproprietario in possesso di delega degli altri comproprietari, dall'amministratore di un condominio a seguito di delega dell'assemblea condominiale, oppure da un altro soggetto fornito di delega del proprietario.
In caso di esito positivo l'utente dovrà pagare il canone annuale di occupazione suolo pubblico attraverso il servizio dedicato.
Cosa serve
Per utilizzare il servizio on line occorre avere SPID
In caso di richiesta inoltrata dal legale rappresentante o da un delegato di un'impresa:
- visura del legale rappresentante
In caso di richiesta inoltrata da un delegato:
- delega del beneficiario del servizio
- documento d'identità del beneficiario del servizio
In caso di richiesta inoltrata dal comproprietario di un immobile:
- documento d'identità degli altri comproprietari
In caso di richiesta inoltrata dall'amministratore di condominio:
- mandato dell'assemblea condominiale
Per inoltrare la richiesta di attivazione e quella di regolarizzazione servono:
- atto di proprietà dell'immobile (non obbligatorio);
- relazione tecnica con planimetria della sede stradale e stato dei luoghi circostanti;
In caso di voltura occorrono:
- atto di proprietà dell'immobile;
- numero del passo carrabile
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Giorni massimi di attesa, dalla richiesta
Costi
30 Euro
per diritti di segreteria
Imposta di bollo
16 Euro
per richiesta permesso per passo carrabile
25 Euro
per rilascio segnale passo carrabile
A seguito del rilascio del passo carrabile sarà necessario pagare il canone di concessione di suolo pubblico. L'importo, determinato in base a parametri come le dimensioni del passo carrabile e l'uso (privato o aziendale) dello stesso, sarà comunicato mediante avviso di pagamento che potrà essere pagato attraverso il servizio di pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico. Si informa che l’ufficio di competenza è l’Ufficio Tributi.
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Condizioni di servizio
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Argomenti:Ultimo aggiornamento: 20/09/2024 11:50
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