Descrizione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31/03/1999 ha provveduto alla revisione delsistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, e D, all’interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche e che l’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 21 maggio 2018 ha confermato il predetto sistema di classificazione del personale apportando alcune modifiche tra le quali l’ampliamento delle posizioni economiche
acquisibili attraverso la progressione economica (A6, B8, C6 e D7);
Visto l’art. 14 del C.C.N.L. del 16/11/2022 “Progressione economica all’interno delle aree”;
Visto l’art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 che così dispone:
1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ((...)) sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
Visto il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica parere del 27.03.2024, in cui si chiarisce che:
- “..secondo l’orientamento, condiviso dallo scrivente Dipartimento col Ministero dell’Economia e delle Finanze/IGOP (v. Circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato), costantemente ribadito anche nell’ambito dell’attività di controllo congiunto dei
contratti integrativi, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con la locuzione “quota limitata”, contenuta nel comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009, deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali
beneficiari; tale consolidata posizione, trova conferma inoltre, negli orientamenti applicativi dell’ARAN”1;
- “nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal
CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti”;
Visto l’articolo 34, del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali stipulato in data 22/01/2004, con il quale si conferma che gli oneri per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali sono a carico delle risorse decentrate;
Visto il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2025;
Visto il CCI normativo 2023-2025 sottoscritto in via provvisoria in data 21/12/2023 e definitivamente in data 28/12/2023, contenente all’art. 11 i criteri e i punteggi per l’attribuzione delle progressioni all’interno delle aree;
Vista la propria determinazione numero 1957 del 24/12/2025 con la quale si dispone di attivare la procedura per l’attribuzione delle progressioni all’interno delle aree per l’anno 2025 e si approva il relativo avviso di selezione;
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per l’attribuzione di progressioni economiche all’interno delle aree al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di San Giorgio Jonico per l’anno 2025, nel limite del 50% degli aventi titolo.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti del Comune di San Giorgio Ionico in servizio a tempo indeterminato alla data di pubblicazione del bando, in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver beneficiato, negli ultimi 2 anni, di progressione economica all’interno delle aree; per il calcolo del requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate2;
b) non essere stati sottoposti, nel biennio precedente all’anno in cui è stata avviata la selezione, a procedimenti disciplinari che si sono conclusi con provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione superiore alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente
escluso dalla procedura;
c) essere in possesso di n. 3 valutazioni individuali annuali.
2. SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI
Può beneficiare della progressione economica un numero limitato di dipendenti per ciascuna area e, comunque, a concorrenza delle somme stanziate a tale scopo.
La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri (con l’attribuzione dei punteggi previsti all’art. 11 del CCI normativo 2023/2025 cui si rimanda):
- Valutazione della performance del triennio precedente Si intende la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o
comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità.
Il punteggio massimo previsto sarà assegnato alla valutazione media triennale più elevata fra i partecipanti di ciascuna area contrattuale. Agli altri partecipanti il punteggio sarà attribuito proporzionalmente a detto valore.
- Esperienza professionale
Si intende l’anzianità maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi, dall’ultima progressione conseguita al 31.12 dell’anno precedente l’attivazione dell’istituto.
Il punteggio previsto per ciascuna Area contrattuale sarà attribuito secondo la seguente formula: Punteggio = (punteggio max per Area contrattuale) x (n. anni e frazioni di anno di anzianità del candidato) / (n. anni o frazioni di anno anzianità più elevata tra i candidati ammessi all’interno della stessa Area).
- Competenze professionali acquisite a seguito di percorsi formativi Le competenze professionali sono quelle acquisite successivamente al conseguimento dell’ultima progressione economica. Non sono valutabili i corsi per la formazione obbligatoria. Alla domanda dovranno essere allegati gli attestati di partecipazione.
A parità di punteggio si applicano, nell’ordine, i criteri di cui all’art. 11 del CCI normativo 2023/2025:
a) maggiore età anagrafica
b) maggior anzianità di servizio.
3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Risorse Umane e allegato al presente avviso, con acclusa copia del documento di riconoscimento, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio Jonico entro e non oltre il termine perentorio del 20/01/2025. I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti. Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.
L’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale non è richiesta l’autenticazione, comporta l’esclusione della procedura selettiva. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
4. DECORRENZA INQUADRAMENTO
L’attribuzione delle posizioni economiche al personale che risulterà vincitore ha effetto dal 01.01.2025. Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell’inquadramento economico dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e non possono essere utilizzate per l’attribuzione di nuove posizioni economiche.
5. DATI PERSONALI
Il Comune di San Giorgio Ionico, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività inerenti la selezione, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza ed in conformità al principio di cd. minimizzazione dei dati. L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: - diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR - diritto alla rettifica - art. 16 GDPR - diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR - diritto alla portabilità dei dati -
art. 20 GDPR - diritto di opposizione - art. 21 GDPR. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD). Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San
Giorgio Ionico.
6. NORMA FINALE
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione comporta l’accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel CCNL Comparto Funzioni Locali, nonché nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - parte normativa 2023/2025.
Lì 30/12/2025
IL FUNZIONARIO REPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE
Dott.ssa Lucia Pichierri